Con il Principio di diritto n. 4 del 15 novembre l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di operazioni straordinarie (incorporazioni, scissioni, …) ove sia previsto il passaggio di crediti fiscali, generati da interventi di ristrutturazione edilizia e caricati sul cassetto fiscale della società scissa/incorporata, detti crediti possono essere utilizzati in compensazione direttamente mediante il modello F24, senza necessità di alcuna ulteriore formalizzazione e/o comunicazione preventiva nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
In particolare, per l’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali il modello F24 deve essere compilato indicando nella sezione “CONTRIBUENTE”:
- nel campo “CODICE FISCALE” (c.d. primo codice fiscale), il codice fiscale della società beneficiaria/incorporante che utilizza il credito in compensazione;
- nel campo “CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” (c.d. secondo codice fiscale), il codice fiscale dell’originaria società scissa/incorporata che ha trasferito il credito d’imposta, unitamente al codice identificativo “62 SOGGETTO DIVERSO DAL FRUITORE DEL CREDITO”.
La compensazione, chiariscono infine le Entrate, va eseguita nel modello F24, indicando in compensazione solo i crediti in argomento, ed utilizzando un distinto modello F24 per compensare ulteriori crediti eventualmente a disposizione beneficiaria/incorporante.