I relativi introiti sono sottoposti a imposizione in riferimento alla data della loro maturazione, prescindendo pertanto dall’effettiva manifestazione finanziaria delle somme dovute.
In tema di redditi di impresa, i ricavi derivanti da canoni di locazione devono considerarsi conseguiti, ai sensi dell’articolo 109, comma 2, lett. b) del Tuir, alla data di maturazione dei medesimi. Fino all’eventuale risoluzione del contratto, i canoni di locazione non possono essere qualificati come componenti positivi di cui non sia certa l’esistenza o la determinazione dell’ammontare, a prescindere dalla concreta corresponsione. Questo, in sintesi, è quanto ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 33303 del 19 dicembre 2024.