Il Governo ha approvato il nuovo “Decreto fiscale”, D.L. 19 ottobre 2024, n. 155, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali”, pubblicato in G.U. n. 246 del 19 ottobre 2024 ed entrato in vigore il 20 ottobre 2024.

Tra le novità, si segnala l’art. 7, che, introducendo il nuovo comma 6-bis, va a modificare ancora una volta la normativa del D.Lgs. n. 13/2024 sul regime del ravvedimento, includendo nella sanatoria per gli anni 2018-2022 anche coloro che hanno cause di esclusione da COVID o hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività per una delle annualità interessate.

Viene, inoltre, introdotto il nuovo comma 6-ter, il quale prevede particolari criteri di calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento per le annualità in cui sussistono le circostanze sopra indicate. In particolare:

  • per le imposte sui redditi e le relative addizionali, la base imponibile dell’imposta sostitutiva deve essere costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto, per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%, mentre l’imposta sostitutiva deve essere determinata applicando a tale incremento l’aliquota del 12,5%;
  • per quanto riguarda l’IRAP, la base imponibile dell’imposta sostitutiva deve essere costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%, mentre l’imposta sostitutiva deve essere determinata applicando a tale incremento l’aliquota del 3,9%.

Viene, infine, introdotto il comma 6-quater, il quale prevede che le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’IRAP, determinate con le modalità sopracitate, sono diminuite del 30%.

Conseguentemente a tali modifiche, al c. 10 dell’art. 2-quater del Decreto Omnibus è stata aggiunta un’ulteriore deroga alla possibilità di rettifica del reddito d’impresa o di lavoro autonomo a seguito del versamento dell’unica rata o nel corso del regolare pagamento rateale per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022. Tale rettifica, infatti, sarà concessa anche nel caso di dichiarazione infedele della causa di esclusione di cui al nuovo comma 6-bis.