L’Agenzia delle Entrate, con Risposta n. 211 del 28 ottobre, ha chiarito che per i servizi prestati da medici anestesisti, resi nell’ambito di interventi di chirurgia estetica, è applicabile il regime di esenzione Iva (art. 10, comma 1, n. 18, Decreto IVA), in quanto trattasi di una prestazione comunque caratterizzata da una finalità terapeutica perché volta a tutelare, mantenere e stabilizzare le condizioni vitali del paziente durante l’intervento, anche quando quest’ultimo avvenga per motivi puramente estetici.
Sconta, invece, l’Iva al 10% l’affitto/messa a disposizione della sala operatoria per gli interventi chirurgici eseguiti in regime privatistico, e la messa a disposizione della camera nella fase post­operatoria, essendo l’Istante una clinica privata non convenzionata. Trattasi, infatti, di «prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell’articolo 10, primo comma, numero 18) e numero 19);.. »
Stesso trattamento deve ritenersi applicabile ai farmaci, utilizzati in sala operatoria in fase di intervento e fatturati unitamente all’affitto della sala operatoria, in quanto rientrano tra le prestazioni di cura.