La legge di bilancio 2025, all’art. 1 commi dal 436 al 444, stabilisce le condizioni per le quali le società soggette ad IRES – per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (per le società che non hanno esercizio “a cavallo d’anno” il periodo d’imposta 2025) possono beneficiare della riduzione dell’aliquota da applicare al reddito complessivo netto di 4 punti (ex art. 77 TUIR, riduzione dal 24 al 20%).
Condizioni per la riduzione dell’aliquota IRES sono:
1. L’accantonamento ad apposita riserva una quota non inferiore all’80% degli utili dell’esercizio
2. L’impiego di almeno il 30% di tale riserva per investimenti relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi tecnologicamente avanzati destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Tali investimenti, che non potranno essere inferiori a 20.000 euro, devono essere effettuati a partire dall’1.1.2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
3. durante il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
• il numero di unità lavorative per anno (ULA) non deve abbassarsi rispetto alla media del triennio precedente;
• devono essere effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale, in misura pari ad almeno l’1% dei lavoratori della stessa categoria mediamente occupati nel 2024 (e, comunque, in misura non inferiore ad un lavoratore);
• l’impresa non deve avere fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria ex art. 11 c. 1 lett. a) D.Lgs. 148/2015.
4. Le imprese beneficiarie decadono dall’agevolazione:
• Nel caso in cui la quota di utile accantonata sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024
• Nel caso in cui i beni oggetto di investimento siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o destinate stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento.
La norma è complessa ed è pertanto necessario leggere attentamente i citati commi.
Buon anno!