Con Risposta n. 260 del 16 dicembre l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la società che ha effettuato nel 2024 un investimento agevolato in beni strumentali nuovi non è tenuta a ricorrere alla remissione in bonis (art. 2, comma 1, del Dl n. 16/2012), se ha dimenticato di presentare al Mimit la comunicazione preventiva propedeutica per l’accesso al credito d’imposta.

Per fruire del credito in argomento la società dovrà presentare la comunicazione preventiva, senza la necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis, e, successivamente, trasmettere la comunicazione aggiornata a consuntivo.
La trasmissione della comunicazione preventiva rappresenta, precisano infatti le Entrate, rappresenta un adempimento prodromico alla presentazione di una ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti, mentre entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.