Con Risposta n. 181 del 12 settembre l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in tema di criptovalute, precisando che il contribuente che detiene bitcoin presso una società italiana (prestatore di servizi di portafoglio digitale) iscritta nel Registro Operatori Valute Virtuali, istituito presso l’Organismo agenti e mediatori (Oam): 

  • è tenuto a compilare il Quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale;
  • non è tenuto a versare l’imposta sul valore delle cripto-attività se la società ha già versato l’imposta bollo.

Le Entrate hanno inoltre precisato che, relativamente al trattamento degli importi in valuta tradizionale, temporaneamente presenti nel rendiconto rilasciato dalla Società, non sussiste l’obbligo di indicazione nel Quadro RW e non si applica il bollo, in quanto non rappresentano prodotti finanziari.