Con convenzioni stipulate tra l’Inps e gli  Enti Bilaterali, i Fondi e le Casse aventi i caratteri di bilateralità è stato regolato il servizio di riscossione dei contributi a favore dell’INPS, che provvede successivamente al riconoscimento agli stessi Enti Bilaterali delle somme a loro spettanti.

Con Risoluzione n. 49 del 15 ottobre l’Agenzia delle Entrate, su richiesta dell’Inps, ha istituito le seguenti causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei suddetti contributi:

  • “EBPM” denominato “EBIN.PMI – Ente Bilaterale Nazionale per le piccole e medie imprese”;
  • “ETUR” denominato “EBINTUR – Ente Bilaterale Ebintur”;
  • “HELS” denominato “FONDO UNIHELSE”;
  • “EINT” denominato “EBINAIL – Ente Bilaterale Nazionale Intersettoriale Lavoro”;
  • “FASN” denominato “FASNI – Fondo Assistenza Sanitaria Nazionale Integrativa”;
  • “EBUA” denominato “ENBIUC – Ente Bilaterale UAI-CONFINTESA”;
  • “BIMO” denominato “EBIMO – Ente Bilaterale per l’Innovazione del Mercato Occupazionale”;
  • “EBUN” denominato “EBIUNI – Ente Bilaterale Nazionale delle industrie e imprese”;
  • “IT24” denominato “ENBILAV – E.N.BI.LAV.”;
  • “BILD” denominato “ENTEBILD – Ente Bilaterale Italiano Imprenditori, Lavoratori e Dirigenti”.

Le nuove causali contributo saranno operativamente efficaci dal prossimo 4 novembre 2024.