Decreto Vice Ministro Economia e Finanze 27.12.2024 – G.U. 305 del 31.12.2024
Il tasso legale di interesse è stato ridotto dal 2,5% al 2% con decorrenza dal 1° gennaio 2025.
Il D.lgs. 139/2024 ha introdotto il comma 5 – ter all’art. 46 del Testo Unico in materia di imposta di registro che prevede che il saggio legale di interesse non può essere inferiore al 2,5%, cosicchè in materia di imposta di registro, donazioni e successioni, continuano ad applicarsi le regole del 2024, per gli  atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a partire dall’1.1.2025.
Resta quindi valido il prospetto dei coefficienti allegati al Testo Unico dell’Imposta di Registro ? D.P.R. 131/1986 ? come da tabella  riportata in allegato al  Decreto MEF 2024.

Come si calcola il diritto di usufrutto
Valore di un immobile in piena proprietà: 150.000 euro (a) Tasso di interesse legale (da 1.1.2023) 2,5% (b)
Età del beneficiario (anni compiuti) anni 55 ? coefficiente da tabella decreto MEF   = 26 (c)
Rendita annua (a) x (b) = 3.750  (d) (d=150.000 x2,5%)
Valore dell’usufrutto: (d) x (c) = 
97.500 (e) (e= 3.750×26)Valore della nuda proprietà: (a) ? (e) = 52.500   (= 150.000 ? 97.500)

Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del 2,50 per cento.

Età del beneficiario
(anni compiuti)

Coefficiente
da 0 a 20 38
da 21 a 30 36
da 31 a 40 34
da 41 a 45 32
da 46 a 50 30
da 51 a 53 28
da 54 a 56 26
da 57 a 60 24
da 61 a 63 22
da 64 a 66 20
da 67 a 69 18
da 70 a 72 16
da 73 a 75 14
da 76 a 78 12
da 79 a 82 10
da 83 a 86 8
da 87 a 92 6
da 93 a 99 4