L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato le risposte alle domande più frequenti in tema di Concordato preventivo biennale, sia per i contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) che per quelli che aderiscono al Regime forfetario.
Relativamente alle condizioni di accesso e alle cause di esclusione al CPB l’Agenzia chiarisce a quali ipotesi si applica la previsione dell’articolo 11, comma 1, lettera b-bis) del decreto CPB, che stabilisce che non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti che abbiano conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dalle richiamate attività.

L’Agenzia precisa che, nella suddetta esclusione, rientrano:

  • le imprese che esercitano la pesca costiera, e quelle che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. Il reddito d’impresa di tali imprese, infatti, concorre a formare il reddito complessivo assoggettabile all’imposta sul reddito in misura pari al 36%. Pertanto, atteso che detto reddito non concorre alla base imponibile nella misura del 64%, tali imprese non possono aderire al CPB;
  • i docenti e i ricercatori che, a seguito del rientro in Italia, beneficiano del regime di esenzione nella misura del 90% del proprio reddito di lavoro autonomo (articolo 44 del Dl n. 78/2010).