L’Articolo 4 del Decreto Omnibus, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, ha esteso le disposizioni relative al bonus sponsorizzazioni sportive anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal 10 agosto (data di entrata in vigore del presente decreto) fino al 15 novembre 2024.
Per l’attuazione delle suddette disposizioni viene autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per il 2024.

In particolare, l’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, relativi al periodo d’imposta 2023, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro. 
Tale requisito non si applica qualora l’investimento sia rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che si siano costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023. 

Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della disposizione, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.
Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue. 
Sono esclusi dalla disposizione gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.