L’articolo 2215, comma 1, del codice civile prevede che, prima di essere utilizzati, i libri contabili tenuti in forma cartacea devono essere:

  • numerati progressivamente in ogni pagina;
  • bollati in ogni foglio dall’ufficio del Registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali.

Fanno eccezione all’obbligo di bollatura e vidimazione, il libro giornale e il libro degli inventari i quali devono comunque essere numerati progressivamente in ogni pagina (articolo  2215 comma 2 c.c.).

L’imposta di bollo è dovuta per la tenuta:

  • del libro giornale e del libro degli inventari ex articolo 2214 comma 1 c.c.19;
  • dei libri sociali obbligatori ex articolo 2421 comma 1 c.c.20;
  • di eventuali altri libri o registri prescritti da leggi speciali.

Non sono soggetti a bollatura i libri contabili e i registri prescritti dalle norme tributarie come, ad esempio, i registri IVA e il registro dei beni ammortizzabili.

Laddove dovuta, l’imposta di bollo è determinata:

  • ogni 100 pagine o frazione di esse;
  • nella misura di:
    • 16,00 euro per le società di capitali che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa;
    • 32,00 euro per tutti gli altri soggetti.

Attenzione: poiché l’imposta di bollo va assolta prima che il libro sia posto in uso, la data di emissione stampata sui contrassegni dovrà essere antecedente al termine previsto per la stampa su carta.