Con la recente ordinanza n. 20158 depositata il 22 luglio 2024, la Cassazione ha confermato che il contribuente persona fisica che compra un immobile abitativo nel Comune X impegnandosi a trasferirvi la residenza entro 18 mesi, non perde l’agevolazione “prima casa” applicata in atto se, prima dello scadere dei 18 mesi, vende lo stesso immobile e, entro un anno, acquista un nuovo immobile abitativo “prima casa” nel Comune Y, in cui aveva già la residenza.